Abbiamo realizzato una serie di moduli innovativi e vorremmo tutelarli. Ci hanno detto che è sufficiente scriverci in basso “copyright” seguito dal nostro nome. È vero? È sufficiente una precauzione del genere?

Il tipo di tutela dei moduli, o meglio dei “form” che spesso vengono utilizzati per lo svolgimento delle normali attività professionali è piuttosto incerto. Per alcuni tipi di formulari, costituiti principalmente da tabelle, schemi ed altre suddivisioni della pagina da utilizzare, così come per le bollette con le quali si provvede al pagamento di tasse o utenze, è possibile ottenere un brevetto per modello di utilità relativo al modulo stesso, mentre in altri casi a causa dello scarso carattere “tecnico” del formulario predisposto, lo strumento brevettuale non è utilizzabile. In particolare, se i moduli contengono essenzialmente scritte, descrivono procedure o consistono in formule, non è possibile ricorrere al brevetto ma si potranno vantare solo diritti derivanti dalla legge sul diritto d’autore. In tal caso, in effetti, potrebbe anche essere sufficiente apporre la dicitura “copyright” in fondo alla pagina, seguita dal nome degli autori e dalla data di prima pubblicazione. In ogni caso, per scrupolo e per poter avere prova certa della data di realizzazione e del nome degli autori, potrebbe essere consigliabile depositare i moduli alla SIAE come opera inedita. La SIAE non effettuerà alcun controllo sul contenuto, ma invierà al richiedente un numero progressivo di registrazione ed una data a decorrere dalla quale il deposito avrà valore. Nel caso in cui si dovesse affrontare una causa legale per plagio dei moduli, avere a disposizione il deposito alla SIAE agevola notevolmente il carico probatorio spettante all’autore dei moduli stessi.