Si può riprodurre un album di figurine con i disegni dei cantanti famosi?

In effetti, in virtù dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore, salvo alcune eccezioni, il “ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” L’articolo, come è possibile vedere, parla di “ritratto”, intendendosi con tale termine ogni opera dell’arte figurativa nella quale il soggetto viene riprodotto in modo riconoscibile. Pertanto, se vogliamo riprodurre le immagini dei cantanti in modo che siano somiglianti, occorre richiedere il loro consenso per poterle commercializzare e non è possibile evitare, neppure in questo caso, di pagare i diritti d’autore: occorre considerare che in un caso si è imposto il pagamento dei diritti di autore a favore di una persona nota per la pubblicazione di foto che riproducevano un suo sosia! La ragione di questa “severità” è del resto proprio quella di evitare che si possa raggirare la protezione imposta dalla norma con trucchi di vario genere. L’unico caso in cui è possibile eseguire disegni di persone famose, senza che occorra il loro consenso, si ha quando l’immagine della persona viene resa astratta dall’intervento dell’artista e, quindi, entra a far parte o diventa protagonista di un quadro, senza che però la si riconosca immediatamente. Altresì, non occorre il consenso “quando la riproduzione dell’immagine (di una persona) è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, sempre che la messa in commercio del ritratto o della foto non rechi pregiudizio all’onore o alla reputazione della persona stessa.