È possibile utilizzare la traduzione del libro di un autore morto da oltre duecento anni, semplicemente citando il nome dell’autore e del traduttore, senza pagare i diritti a nessuno?

I diritti d’autore su un’opera letteraria durano per tutta la vita dell’autore ed, in capo agli eredi, per settanta anni dopo la sua morte, periodo decorso il quale chiunque potrà utilizzare l’opera, farne delle copie e riprodurla nelle forme che preferisce. Nel caso di specie sono indubbiamente scaduti i diritti d’autore dello scrittore originario, deceduto da oltre duecento anni, ma questo non deve indurre in errore e, quindi, considerare che non ci sia alcun diritto da pagare. Deve tenersi presente, infatti, che la traduzione di un libro è da considerarsi un’opera a parte rispetto al libro stesso e su di essa vengono a crearsi nuovi diritti d’autore. E’ pur vero che un autore ha il diritto esclusivo di autorizzare la traduzione del proprio libro, cosa non necessaria nel caso di specie in quanto i diritti dell’autore originario sono scaduti da tempo, ma è anche vero che, una volta effettuata la traduzione, sulla stessa il traduttore vanta dei diritti propri e distinti. Pertanto, se il traduttore è ancora in vita o è deceduto da meno di settanta anni, si dovrà ottenere il suo consenso per l’utilizzazione della traduzione e dovranno, comunque, essere pagati i diritti a lui spettanti in via autonoma rispetto a quelli dell’autore originario. Viceversa, se è suo interesse tradurre l’opera, allora per questa operazione non dovrà essere chiesto il consenso ad alcuno e sarà possibile farlo tranquillamente in quanto l’opera di base è liberamente utilizzabile.