Il copyright

La legge sul diritto d'autore, impropriamente conosciuta come "copyright", consente di proteggere dal plagio diverse categorie di opere creative, in particolare le opere letterarie, musicali, cinematografiche, i disegni, le fotografie ed i programmi per computer. Ciò che si protegge non è l'idea in sé di fornire un certo servizio o di realizzare una certa opera, ma il modo in cui essa si esprime, la sua forma di attuazione tangibile.

[il titolare dei diritti]

Titolare dei diritti sull’opera dell’ingegno è solitamente il creatore, ossia l’autore o il coautore, ma nel caso di opera realizzata in adempimento di un contratto di lavoro subordinato o su commissione, l’autore è titolare dei soli diritti morali, mentre i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro. Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera è inalienabile, irrinunciabile ed imprescrittibile. I diritti di utilizzazione economica sono, invece, trasferibili ed in virtù dell’art. 25 l.a., durano per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte.

[ l'acquisto del diritto]

Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera, senza che sia necessario alcun tipo di adempimento amministrativo, sia esso il deposito o la registrazione, come avviene, invece in materia di brevetti e marchi. Tuttavia depositare un'opera presso gli uffici competenti presenta l'indubbio vantaggio di fornire all'autore prova certa della paternità e della data di creazione di un determinato lavoro. Inoltre il deposito alla SIAE è indispensabile, in certi casi, per potere esercitare i diritti connessi.

[diritti esclusivi dell'autore]

Un autore acquista sulla propria opera il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione, che può eventualmente cedere, in tutto o in parte, ad altri facendosi ricompensare per questo.
In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda della natura della stessa. In linea di massima, si distingue il deposito di opera inedita, che si effettua, prima della pubblicazione dell'opera, alla SIAE sezione opere inedite, e quello di opera pubblicata che invece si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presso la SIAE si trova anche il Registro pubblico del software.
Normativa: Legge 22.04.1941 n. 633
Convenzione di Berna

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