E’ possibile registrare a proprio nome il marchio intestato ad una ditta che adesso è fallita?

Molto dipende da quello che si intende per “fallita”. Se rispetto alla società intestataria del marchio è stata aperta la procedura fallimentare, ciò non significa che la società sia inesistente. Fino a quando il fallimento non è chiuso tutti i diritti continuano a restare attivi con la particolarità che a gestirli non è più il titolare dell’impresa ma il curatore fallimentare. In tale circostanza non è assolutamente possibile intestarsi il marchio in questione ma è possibile rivolgersi al curatore e chiedere di comprare il marchio in quella sede. Il giudice può decidere di vendere direttamente al richiedente ovvero aprire una sorta di asta a seguito della quale il marchio sarà assegnato al migliore offerente. Se, invece, il fallimento è chiuso, nel senso che sono stati liquidati tutti i beni ed il marchio non è stato ceduto nel corso della procedura fallimentare, allora esso è restato intestato ad un soggetto ormai inesistente. In questo caso è possibile effettuare un nuovo deposito del marchio stesso a proprio nome anche se, secondo parte della giurisprudenza, l’uso del marchio da parte del secondo titolare dovrebbe avvenire solo dopo che è trascorso un certo lasso di tempo dal cessato uso da parte dell’impresa, tempo che spesso si quantifica in 5 anni, periodo necessario perché possa avvenirne la decadenza. E’ comunque prassi depositare, anche ben prima dei cinque anni, i marchi intestati a imprese ormai inesistenti, in quanto difficilmente potranno sorgere contestazioni al riguardo mancando il titolare, mentre con il trascorrere del tempo si rafforzano automaticamente.

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