Il Marchio Comunitario

Il marchio comunitario, istituito con il regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, consente di poter ottenere con un'unica domanda un marchio valido su tutto il territorio della Comunità Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia), nel senso che tale marchio potrà essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità.

[richiedenti legittimati]

Legittimati alla registrazione di un marchio comunitario non sono soltanto le persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro ovvero le persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro, ma anche le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (GATT). Questo sistema di registrazione coesiste, dunque, con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l'Accordo di Madrid.

[domanda di registrazione]

La domanda di registrazione del marchio comunitario può essere presentata, a scelta del richiedente, presso l'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna), di persona, per posta, per corriere ovvero via fax, oppure presso l’Ufficio dei marchi del Benelux ovvero presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale (per l’Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), che la dovrà inoltrare all’UAMI entro 2 settimane dal deposito.

[ricerca di novità]

Una volta ricevuta una domanda, che può essere presentata in una delle lingue ufficiali dell’U.E., ossia francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco, l’Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti formali e provvede ad effettuare una ricerca di novità tra i marchi comunitari, mentre ogni stato, ad eccezione di Italia, Francia e Germania, procede ad effettuare una ricerca di anteriorità nei propri registri. La ricerca di novità verrà fatta gratuitamente sino al 2008. A partire da tale data tale ricerca sarà facoltativa e a pagamento. A seguito di ciò l’UAMI trasmette il rapporto di ricerca al richiedente e procede alla pubblicazione del marchio stesso. Entro tre mesi dalla pubblicazione, chi ritiene di avere diritti su quel nome e non vuole che sia registrato può presentare opposizione fornendo la prova dell’uso del marchio opposto nei cinque anni precedenti la pubblicazione stessa.

[pubblicazione e registrazione]

Terminata positivamente l'eventuale fase di opposizione, il marchio viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. Tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio della Comunità Europea per 10 anni, anche se, poi, è possibile procedere al suo rinnovo. Esso decade se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione.
Se la domanda di registrazione di marchio comunitario non viene accettata per motivi esistenti soltanto in alcuni paesi dell'Unione, la domanda può, in certi casi, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento.

[normativa]

Regolamento CE n. 404/94 del 20.12.1993 e successive modificazioni.

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