I nomi a dominio

Il nome a dominio (o domain name) è sostanzialmente l’indirizzo di un sito internet. Considerata la capillare diffusione di internet e soprattutto le potenzialità della rete a livello economico e commerciale, è divenuto particolarmente vantaggioso registrare domini internet e conveniente tutelarli registrandone il corrispondente marchio.

[il marchio prevale sul dominio]

Chi ha un marchio registrato può prevalere su chi utilizza quello stesso segno solo come dominio internet.
La titolarità di un marchio registrato consente di uscire vittorioso in un giudizio di contraffazione di fronte alle competenti autorità giudiziarie ordinarie in caso di eventuale conflitto con un nome a dominio, identico o simile, registrato successivamente.
La titolarità di un marchio registrato può consentire anche di risultare vittoriosi in una procedura di riassegnazione.

[la procedura di riassegnazione]

La procedura di riassegnazione è un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, introdotto in Italia il 28 luglio 2000 ed avente un oggetto limitato, ossia la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità del dominio e l’indagine sulla malafede del registrante, attraverso il quale il titolare del marchio registrato può ottenere un unico provvedimento, vale a dire il trasferimento a proprio favore del nome a dominio.
Le procedure di riassegnazione sono particolarmente convenienti in quanto consentono di ottenere la titolarità del dominio illegittimamente registrato da terzi in brevissimo tempo, ma esse sono possibili solo in presenza di tre fondamentali requisiti:
1) identità o somiglianza tale da creare confusione tra il nome a dominio ed il marchio registrato del ricorrente;
2) assenza di un qualunque diritto o titolo sul dominio in capo all’attuale intestatario;
3) malafede nella registrazione o nell’uso del dominio.
Se il titolare del marchio registrato riesce a dimostrare l’esistenza dei requisiti di cui ai pti n. 1) e 3) e l’attuale assegnatario del dominio non riesce a dimostrare l’esistenza del requisito di cui al pto n. 2), l’Ente conduttore prescelto dal ricorrente in persona del saggio o del collegio di saggi nominato provvederà a disporre il trasferimento del dominio in contestazione a favore del titolare del segno. È sufficiente che uno soltanto di questi requisiti manchi perché la procedura non vada a buon fine.

[il nome a dominio nel Codice sulla Proprietà Industriale]

Il nome a dominio è ormai pacificamente considerato dalla dottrina e da una giurisprudenza pressoché unanime un segno distintivo al pari della ditta, dell’insegna e del marchio. Tale qualificazione è stata normativamente riconosciuta con l’entrata in vigore del nuovo Codice sulla Proprietà Industriale (D.Lgs 30/2005) che consente di difendere il nome a dominio dagli atti di contraffazione e di usurpazione posti in essere da terzi mediante un giudizio ordinario ovvero il ricorso alla tutela cautelare. In particolare l’art. 133 C.P.I. consente all’autorità giudiziaria di disporre oltre all’inibitoria all’uso del dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, se del caso subordinato alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

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