Il brevetto di software

Fin dalle sue origini l’industria del software si è posta il problema di come difendere le idee elaborate internamente e spesso costate notevoli investimenti. All’inizio si pensò di ricorrere ad accordi contrattuali che vincolassero al segreto i dipendenti ed i clienti, ma ben presto ci si rese conto che questa forma di protezione era del tutto insufficiente e che un dipendente che lasciava l’azienda portava con sè un patrimonio di conoscenze che era perfettamente in grado di utilizzare in altro modo. Per questo si pensò di utilizzare uno dei due strumenti noti per la tutela delle opere dell’ingegno, il copyright ed il brevetto, ma l’opzione cadde sul primo in quanto il programma venne visto, ed ancora in parte lo è, come un modo di espressione della mente umana, paragonabile quasi ad uno scritto.
Verso gli anni Settanta si iniziò ad avvertire che questo strumento non era adeguato al tipo di tutela voluta in quanto, se da un lato, consentiva di tutelare la forma espressiva di un programma, dall’altro, non garantiva alcuna esclusiva sull’idea di base che costituisce il vero valore di un software.

[l'esperienza degli USA]

La giurisprudenza statunitense, in quegli anni, iniziò ad aprire il varco alla protezione del software tramite brevetto considerato che questo strumento avrebbe dovuto garantire maggiormente i consumatori, riconoscendo un’esclusiva solo a seguito di un esame in merito alla novità ed all’attività inventiva, esame che è diventato, o almeno avrebbe dovuto esserlo, più complesso ed approfondito nel corso degli anni, tanto che ultimamente si sta rivalutando il copyright come valido strumento di tutela dei programmi.

[ la situazione sui brevetti di software]

Allo stato attuale, in linea generale, mentre tutti i programmi sono tutelati dal copyright, non tutti i programmi sono brevettabili, ma lo sono soltanto quelli che producono un “effetto tecnico”.

[differenze tra brevetto e copyright]

La differenza tra la protezione offerta dal copyright e quella offerta dal brevetto è sostanziale ed il vero problema è quello del “reverse engineering”.
Il copyright tutela un programma come un’opera letteraria, per il modo in cui è scritto, per cui ogni qual volta viene scritto un programma che esegue la stessa funzione, seguendo le stesse fasi, ma grazie ad una “scrittura” diversa, non si ha violazione di copyright. Questa forma di tutela consente, quindi, di operare il “reverse engineering”: è questo il motivo per cui piace agli sviluppatori indipendenti ed è lo stesso motivo per cui le imprese non la ritengono una protezione adeguata.
Con il brevetto, invece, si tutela, sempre che sussista un effetto tecnico, dal punto di vista della sequenza logica delle fasi che esegue, siano esse espresse in forma logica o come algoritmo.

[l'algoritmo]

Dall’arabo “al-khuwarizmi”, a sua volta dal greco “arithmòs”, un algoritmo è un metodo generale che risolve con una sequenza finita di passi un problema dato. L’algoritmo può essere rappresentato anche come una serie di fasi da seguire, scritte l’una di seguito all’altra. Dall’algoritmo si ottiene il programma vero e proprio attraverso la fase di “codifica” che è la fase di scrittura dell’algoritmo attraverso un insieme ordinato di istruzioni scritte in un qualche linguaggio di programmazione che specificano le azioni da compiere.
Per rappresentare un algoritmo si utilizza il diagramma di flusso (flow chart) che lo scompone in passi successivi ed è una descrizione più efficace e meno ambigua di una descrizione a parole. Una volta redatto il diagramma di flusso, il programmatore scrive il codice sorgente, che è il testo scritto in un qualche linguaggio di programmazione e che può essere tradotto in un file eseguibile. Il codice sorgente viene poi tradotto in codice oggetto, che è sostanzialmente la traduzione del programma in linguaggio macchina.
Quello che viene brevettato è il principio alla base del programma, non il suo codice sorgente o oggetto, che può anche non essere stato ancora creato, ed è del tutto indifferente il linguaggio in cui sarà redatto. Il codice sorgente ed i listati, in ogni caso, anche se esistenti, non devono essere depositati con la domanda di brevetto perché possono solo costituire oggetto di copyright.

[prospettive future]

Purtroppo la “Proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici” del 20.02.2002 COM (2002) 92, pensata per cercare di conciliare i diversi interessi, è stata bocciata e siamo in attesa di una nuova proposta che possa essere esaminata a livello europeo.

Leggi il disclaimer