Tutela del software
La legge prevede espressamente che il software sia tutelato in base alla legge sul diritto d’autore a seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518.
[copyright]
La legge sul diritto di autore protegge i "programmi sorgente", intesi come il linguaggio in cui sono scritti i programmi, praticamente il listato ed i "programmi oggetto" intesi come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina. La tutela viene estesa ai lavori preparatori, includendosi in essi le carte di flusso, che rappresentano "le idee ed i principi che stanno alla loro base". La tutela si estende altresì alla "forma espressiva" che praticamente riguarda l'interfaccia considerata dal punto di vista dell'utilità e della tecnica informatica. Se nell'interfaccia sono inserite immagini in movimento o altre creazioni, esse dovranno essere protette autonomamente in base alle norme generali della L.d.A.
[brevetto]
Questa forma di tutela, ritenuta più che sufficiente dagli sviluppatori indipendenti, viene talvolta considerata troppo debole da parte delle imprese che vorrebbero vedere tutelata la soluzione tecnica che viene trovata per realizzare un certo programma.
E’ per questo che nel corso degli anni gli uffici hanno iniziato ad accogliere le domande di brevetto relative al software, se pure con alcune limitazioni. Esistono poi sul tavolo dei legislatori diverse proposte per introdurre il brevetto di software a livello europeo.




