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Per depositare una domanda di brevetto occorre preparare la documentazione corretta con l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia, per aiutarti a fare chiarezza.

  1. Cos’è il brevetto
  2. Cosa puoi brevettare
  3. Tipi di brevetto: invenzione e modello di utilità
  4. I requisiti di validità del brevetto
  5. I diritti esclusivi del titolare del brevetto
  6. Concessione e durata
  7. La decadenza di un brevetto
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Cos’è il brevetto

Protezione per la tua invenzione

Il brevetto è il titolo che consente a chi ha realizzato un’invenzione di poterla produrre e commercializzare in esclusiva nello stato in cui il brevetto è stato richiesto.

Ottenere un brevetto è quindi di fondamentale importanza per chi ha investito nell’innovazione e nella ricerca in quanto solo così ci si potrà assicurare un’esclusiva ed impedire ad altri di copiare il proprio prodotto.

Puoi brevettare prodotti innovativi di qualsiasi tipo (macchinari, oggetti di uso quotidiano, contenitori, dispositivi elettronici…) oppure procedimenti, anche chimici, per ottenere un determinato prodotto. Sono poi brevettabili gli alimenti, i composti e le sostanze.

Scopri come registrare un Brevetto in Italia, in Europa, nel mondo

Ufficio Brevetti - Invenzione e modello di utilità
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Cosa puoi brevettare

Scopri l’elenco di ciò che è concesso o non è concesso brevettare

L’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica e prevede invece che non possono essere brevettate

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.

Lo stesso articolo precisa tuttavia che il divieto vale a condizioni che dette scoperte e detto software siano considerati “in quanto tali” per cui se attraverso di essi si realizza un’invenzione essa potrà essere, previa opportuna analisi, brevettata.

Non possono poi essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico, mentre possono esserlo i dispositivi medici. Non possono essere brevettate le razze animali ma possono esserlo i procedimenti microbiologici.

Se non hai trovato l’esempio che cercavi, invia una mail a [email protected], un nostro esperto si prenderà cura della tua domanda.

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Tipi di brevetto: invenzione e modello di utilità

Quali sono le differenze ?

Esistono due tipi di brevetto: il brevetto per invenzione ed il brevetto per modello di utilità.

L’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico

L’invenzione è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico mai risolto prima. Per farti comprendere meglio ecco l’esempio di alcuni brevetti molto famosi:

  • La Moka fu inventata da Alfonso Bialetti e brevettata negli anni ’30. Il prodotto ebbe – ed ha ancora – un tale successo da meritarsi l’esposizione al MoMA di New York. Nonostante la scadenza del brevetto, il marchio Bialetti continua tuttoggi a distinguersi tra i vari tipi di moka presenti sul mercato.
  • Nel 1959, la Volvo brevettò le cinture di sicurezza, introducendole per la prima volta sulle sue automobili. Inventate dall’ingegnere aeronautico Nils Bohlin, le cinture di sicurezza sono considerate una delle invenzioni che più ha influito sulla sorte e sulla vita dell’uomo del diciannovesimo secolo.
  • Il microchip è un’altra fondamentale invenzione degli anni ’70 del fisico italiano Federico Faggin, premiato agli Innovation Award del 2010 dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama.
  • Nel campo della chimica, non può non essere ricordato il caso della pillola Viagra, brevettata nel 1996 come prodotto di una scoperta fortuita fatta da alcuni ricercatori impegnati in uno studio per un farmaco capace di trattare malattie cardiache.

Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e come tutti i brevetti non può essere rinnovato alla scadenza.

Il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti.

Il modello di utilità è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati. Esso viene normalmente concesso, anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni, senza alcun tipo di esame e pertanto è più facile da ottenere ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti che comporta una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Normalmente si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto che abbia una sua specifica funzionalità tecnica. Ad esempio un coltello con un’impugnatura da mancini è un modello di utilità.

Ufficio Brevetti - Il brevetto: invenzione e modello di utilità

Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un “doppio deposito” (art. 84 CPI), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere tra l’una e l’altra soluzione.

Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione richiede molto studio e molta pratica anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa poco, che l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa ad un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa di oggetti esistenti.

Ufficio Brevetti - Brevetto
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I requisiti di validità del brevetto

Prima di brevettare informati

Un brevetto per essere valido deve essere nuovo, inventivo, lecito e dotato del carattere della industrialità. Scopriamo nel concreto cosa significano queste definizioni.

NUOVO – Il brevetto deve essere nuovo in modo assoluto, cioè non essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del mondo. Il concetto di novità viene inteso in senso ampio e si ricomprende nello “stato della tecnica” tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto.
Se un oggetto è stato realizzato o brevettato ad esempio in Cina ma non in Italia, ciò significa che chiunque in Italia potrà produrlo e venderlo, ma non certo che possa anche brevettarlo: la differenza è evidente, in quanto senza brevetto un’impresa si trova ad agire in regime di libera concorrenza e non può vantare alcuna esclusiva, o “monopolio”, sul prodotto che immette sul mercato.

INVENTIVO – Il brevetto deve essere anche originale o inventivo.
L’attività inventiva sussiste ogni volta che l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.
Un’invenzione per essere brevettabile non deve essere soltanto “nuova” nel senso di inesistente ma deve essere anche non banale e rappresentare un progresso, un passo in avanti rispetto allo stato della tecnica attuale. Stabilire quando un trovato soddisfi questo requisito è talvolta difficile ed è sempre consigliabile rivolgersi ad un esperto per un esame adeguato.

LECITO – Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all’ordine pubblico, concetti questi in continua evoluzione.

INDUSTRIALITÀ – Si possono poi brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale.


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I diritti esclusivi del titolare del brevetto

Quali benefici e sicurezze ottieni

Il titolare del brevetto acquista il diritto di fare uso esclusivo dell’invenzione.

Come previsto chiaramente dall’art. 66 CPI, il titolare acquista il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto.

In particolare il titolare acquista i seguenti diritti:
Produzione esclusiva :

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Nel 2016 è stato introdotto in Italia il c.d. contributo alla contraffazione grazie al quale il titolare di un brevetto può difendersi anche nei confronti di coloro che pongono in essere una contraffazione indiretta, “aiutando” il contraffattore a realizzare il prodotto copiato.

Ufficio Brevetti - Il brevetto: i diritti del titolare

All’art. 66 CPI sono stati aggiunti i seguenti comma:

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1.

Al titolare spettano tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione (art. 63 CPI) che sono i diritti di sfruttamento patrimoniale che potranno essere anche ceduti e trasferiti a terzi.

Il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione è invece incedibile e spetta sempre all’inventore (art. 62) che può anche essere diverso dal titolare.

Si pensi al caso in cui il titolare di un brevetto sia una società e l’inventore sia un dipendente.

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Concessione e durata

Ma quanto dura un brevetto? E’ possibile rinnovarlo?

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare si ottengono con la concessione del brevetto.

I diritti decorrono tuttavia dalla data di deposito della domanda di brevetto e durano 20 anni (10 per il modello di utilità) allo scadere dei quali non è possibile rinnovare il brevetto che scade e diventa liberamente riproducibile da tutti.

Per potere mantenere in vita il brevetto occorre pagare la tassa di mantenimento prevista annualmente o, per i modelli di utilità, allo scadere del primo quinquennio.

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La decadenza di un brevetto

Fai attenzione alle scadenze e agli adempimenti burocratici

  1. Mancato pagamento delle tasse
    Come previsto dall’art. 75 CPI il brevetto decade per mancato pagamento della tassa annuale prevista. La tassa deve essere pagata alla scadenza ma può essere anche pagata, con sovrattassa, nei sei mesi successivi. Scaduto questo ulteriore termine il brevetto decade senza alcuna possibilità di recuperarlo.
  2. Mancata realizzazione dell’invenzione
    Il brevetto decade altresì anche qualora l’invenzione non sia stata attuata entro tre anni dalla concessione del brevetto (o quattro anni dal deposito della domanda) e siano trascorsi due anni dalla concessione di una licenza obbligatoria al titolare del brevetto (art. 70). Si tratta però di un’ipotesi piuttosto rara nella pratica.

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