Se invento un nuovo modo di scrivere la parola “mela” posso depositare l’invenzione con una particolare grafica ed ottenere un pagamento da parte di chi la utilizza?

Ai sensi dell’art. 7 Codice Proprietà Industriale possono costituire oggetto di marchio “tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente” ed in particolare le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni la forma di un prodotto o della sua confezione, i colori. Dunque, la particolare grafica con cui viene scritta una parola, anche di uso comune, è oggetto non tanto di un diritto di brevetto per invenzione quanto di un diritto di marchio.

Per quanto riguarda il regime di protezione applicabile, dobbiamo distinguere a seconda che la parola “mela” venga utilizzata per contraddistinguere l’omonimo frutto ovvero un prodotto completamente diverso, ad esempio un profumo.

Nel primo caso, trattandosi di un marchio molto debole, perché meramente descrittivo del prodotto contraddistinto, sarà tutelabile esclusivamente la parte grafica e saranno sufficienti lievi modificazioni o varianti per escludere la violazione. Nel secondo caso, invece, trattandosi di un marchio cd. forte, perché completamente svincolato dal prodotto contraddistinto, sarà tutelabile sia la parte grafica che quella letterale e si tratterà di una tutela particolarmente intensa.

Da questa distinzione consegue che, per quanto riguarda lo sfruttamento economico, mediante cessione del marchio registrato o licenza d’uso dello stesso, nel caso di marchio debole tale sfruttamento potrà avere ad oggetto la sola parte grafica, mentre nel caso di marchio forte, il segno nel suo complesso.