Sono una ricercatrice di un ente pubblico ed ho realizzato un’invenzione nel corso dei miei studi per i quali sono regolarmente retribuita. Posso intestare il brevetto a me o l’ente per cui lavoro può vantare dei diritti?

Fino al 2001 ed in particolare all’emanazione della legge 18 ottobre 2001 n. 383 che aveva introdotto nell’allora vigente Legge Invenzioni l’art. 24bis, l’invenzione messa a punto dal lavoratore che veniva assunto con funzioni di ricerca spettava, come principio generale, all’impresa che lo aveva assunto e che lo retribuiva mensilmente. Tuttavia al fine di incentivare la ricerca nel nostro Paese e soprattutto al fine di evitare la ben tristemente nota “fuga di cervelli” verso l’estero, è stata introdotta questa nuova regolamentazione dei rapporti dipendente/ente pubblico, confermata anche con l’entrata in vigore del nuovo Codice sulla Proprietà Industriale.

In particolare l’art. 65 (analogamente a quanto previsto dall’art. 24bis L.I.) prevede che i ricercatori siano titolari dei diritti esclusivi derivanti dall’invenzione brevettabile di cui sono autori, mentre le Università o le pubbliche amministrazioni, come ne caso di specie, abbiano semplicemente diritto ad una percentuale sui proventi o sui canoni di sfruttamento dell’invenzione stessa.

La misura di questa percentuale deve essere fissata dall’Università o dalla pubblica amministrazione, in mancanza compete loro il 30% dei proventi o canoni. In ogni caso l’inventore, che può presentare direttamente domanda di brevetto, dandone successivamente comunicazione all’ente presso il quale lavora, ha diritto a non meno del 50% di tali proventi o canoni.

L’unica eccezione a questo assetto di interessi è direttamente prevista dal comma 5 dell’art. 65 Codice Proprietà Industriale per il caso in cui le ricerche vengano finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero vengano realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università o l’ente pubblico di appartenenza del ricercatore.