Benvenuto nella sezione Copyright Connessi e Speciali

Per tutelare efficacemente la tua opera in base alla legge sul diritto d’autore, occorre l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

  1. I diritti del produttore di fonogrammi
  2. I diritti del produttore di opere cinematografiche
  3. I diritti dell’emittente radiofonica o televisiva
  4. I diritti degli artisti e degli interpreti esecutori
  5. Copyright sulle fotografie
  6. I diritti sulle opere di ingegneria
  7. I diritti sulla banca dati
  8. I diritti sul titolo di un’opera o una rivista
1

I diritti del produttore di fonogrammi

Ai diritti che spettano in via principale all’autore di un brano musicale si aggiungono diritti ulteriori in capo al produttore che ha investito per la realizzazione e la messa in commercio del supporto (ad esempio CD) che contiene il brano.

In base all’art. 72 LA spetta al produttore il diritto esclusivo di autorizzare:

  • la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi con qualsiasi processo di duplicazione;
  • la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi;
  • il noleggio e il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi;
  • la messa a disposizione del pubblico in modo che ognuno possa accedervi nel luogo e nel momento prescelti.

La durata di questi diritti è di cinquanta anni dalla fissazione (art. 75 LA).


Ufficio Brevetti - copyright connessi e speciali
2

I diritti del produttore di opere cinematografiche

Ai diritti che spettano in via principale all’autore di un’opera cinematografica si aggiungono diritti ulteriori in capo al produttore che ha investito per la realizzazione e la messa in commercio del supporto che contiene l’opera stessa.

In base all’art. 78-ter LA spetta al produttore il diritto esclusivo di autorizzare:

  • la riproduzione diretta o indiretta, permanente o temporanea degli originali e delle copia dell’opera;
  • la distribuzione con qualsiasi mezzo inclusa la vendita;
  • il noleggio e il prestito;
  • la messa a disposizione del pubblico di originali e copie, in modo che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

La durata di questi diritti è di cinquanta anni dalla fissazione (art. 78-ter LA).


3

I diritti dell’emittente radiofonica o televisiva

Ai diritti che spettano in via principale all’autore di un’opera ed in via secondaria ai produttori ed agli artisti interpreti ed esecutori, si aggiungono diritti ulteriori in capo a coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva ai quali spetta il diritto esclusivo (art. 79 LA) di autorizzare:

  • la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere;
  • la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
  • la ritrasmissione;
  • la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente;
  • la distribuzione;

Inoltre le emittenti radiofoniche o televisive hanno il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o per nuove registrazioni.

La durata di questi diritti è di cinquanta anni dalla prima diffusione (art. 79 LA).


4

I diritti degli artisti e degli interpreti esecutori

La legge riserva dei diritti anche agli attori, ai cantanti, ai musicisti, ai ballerini ed in generale a chi rappresenta le opere dell’ingegno create da altri autori, un diritto ulteriore che si aggiunge al compenso che questi artisti percepiscono per il loro lavoro.

L’art. 80 LA prevede infatti che gli artisti, interpreti ed esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

  • la registrazione delle loro prestazioni;
  • la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente delle loro prestazioni;
  • la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, compresa la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento prescelti, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, nonché diffusione via etere e comunicazione via satellite delle loro prestazioni dal vivo o delle fissazioni delle stesse;
  • la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento prescelti delle fissazioni delle loro prestazioni;
  • la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni;
  • il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni.

La durata di questi diritti è di cinquanta anni dalla prima esecuzione o rappresentazione (art. 85).


5

Copyright sulle fotografie

La legge sul diritto d’autore prevede tre diverse categorie di fotografie:

  • le opere fotografiche dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso;
  • le semplici fotografie come le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo […];
  • le riproduzioni fotografiche, ossia le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Le opere fotografiche hanno tutti i pieni diritti previsti dalla Legge sul diritto d’autore, sia morali che economici. L’uso di un’opera fotografica, al pari dell’uso di qualsiasi altra opera, è quindi subordinato al consenso dell’autore o dei suoi eredi e al pagamento di un eventuale compenso.

I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

Le semplici fotografie invece godono di una serie di diritti “minori”.

L’autore, infatti, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di diffusione/spaccio nonché il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle sue foto a condizione che le stesse rechino le seguenti indicazioni:

  • nome del fotografo;
  • data di produzione della fotografia;
  • nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In mancanza la riproduzione non è abusiva e l’equo compenso non è dovuto.

La durata di questi diritti è di venti anni dalla produzione della fotografia (art. 92 LA).

Le riproduzioni fotografiche non godono invece di una particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.

Ovviamente non è semplice distinguere tra i diversi tipi di fotografie per cui è sempre consigliabile consultare un esperto della materia.


Ufficio Brevetti - copyright connessi e speciali
6

I diritti sulle opere di ingegneria

Le opere di ingegneria, che non assumono un vero e proprio carattere artistico o che non possono essere brevettate, godono di una protezione particolare.

L’art. 99 LA prevede che

All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per poter usufruire di questo tipo di protezione è necessario inserire sul progetto o sul disegno una dichiarazione di riserva sui diritti di utilizzazione e depositare il progetto o il disegno stessi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per farlo occorre presentare un’apposita domanda in bollo, allegando il versamento delle tasse di concessione governativa ed il progetto completo di disegni e descrizione che deve presentare la dicitura “diritto al compenso per la realizzazione riservato”.

La durata di questi diritti è di venti anni dal giorno del deposito dell’opera (art. 99 LA).


7

I diritti sulla banca dati

Con il termine “banca dati” si intende una raccolta, elettronica o cartacea,

di opere o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo

(art. 2, n. 9 LA).

La necessità della indipendenza dei singoli componenti di una banca dati, come della necessaria disposizione dei medesimi in modo sistematico o metodico, comporta l’esclusione dalla tutela in oggetto di tutte le opere che siano in generale qualificabili come “raccolte di elementi” ma in cui tali elementi costituiscono un corpo unico, perdendo la loro autonoma accessibilità. Un libro, alla luce di quanto esposto, non può costituire una banca dati.

La legge prevede due forme diverse di tutela della banca dati a seconda che si tratti di una banca dati di carattere creativo, o di una banca dati priva di particolare creatività.
Il primo caso si verifica quando, per la scelta di materiali e per la modalità della raccolta o dell’organizzazione dei dati la banca dati ha una forma di compilazione particolarmente originale.
Ai sensi dell’art. 64-quinquies LA, l’autore di una banca dati creativa gode dei diritti pieni previsti dalla legge sul diritto d’autore ed ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

  • la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
  • la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
  • qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;
  • qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico;
  • qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni effettuate sulla banca dati.

Quando la banca dati non assume carattere creativo ma riveste un’importanza economica per gli investimenti che sono stati fatti per la sua realizzazione, la legge riconosce al costitutore una serie di diritti, anche se meno ampi rispetto a quelli dell’autore.
Il costitutore è

colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dai o per la sua verifica o la sua presentazione impegnando a tale fine mezzi finanziari, tempo o lavoro

(art. 102-bis LA).

Per potere godere dei diritti previsti dalla legge occorre quindi dimostrare che vi siano stati “investimenti rilevanti” senza i quali non può sorgere alcun diritto.
Il costitutore di una banca dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati da parte di terzi.

La durata del diritto del costitutore è di quindici anni dal momento del completamento della banca dati o comunque dalla data di prima messa a disposizione del pubblico (art. 102-bis LA).


8

I diritti sul titolo di un’opera o una rivista

Il titolo di un’opera, sia essa un libro o altro prodotto editoriale è protetto dalla legge sul diritto d’autore se pure con alcuni limiti.

L’art. 100 LA prevede che non è consentito riprodurre sopra altra opera dello stesso genere quello stesso titolo senza il consenso dell’autore. Lo stesso vale per i titoli delle rubriche.

Per quanto attiene ai titoli di giornali, riviste o pubblicazioni periodiche, il titolo non può essere usato fino a quando non siano trascorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione del periodico originale.

Il titolo di una testata può in certi casi entrare in conflitto con il marchio altrui.

La situazione di rischio si realizza in particolare quando il titolo è ampiamente diffuso tanto da avere assunto notorietà.

In questo caso il titolo diventa una sorta di marchio di fatto idoneo a determinare la nullità del marchio successivamente registrato qualora sia notoriamente conosciuto.

Deposita la tua Opera inedita con ufficiobrevetti.it!

Segui la procedura, bastano pochi minuti…

  • Compila il questionario e calcola il preventivo 
  • Effettua il pagamento e carica i documenti
  • Monitora lo status della tua pratica in qualsiasi momento dalla tua area riservata.

Tutela la tua opera

I nostri professionisti sono a tua disposizione