Brevetto: Invenzione commissionata

A chi spettano i diritti in caso di invenzione commissionata a terzi?

Sulle invenzioni sorgono sempre due tipi di diritti: il diritto economico di sfruttamento dell’invenzione ed il diritto morale di esserne riconosciuto autore.

Il diritto morale spetta sempre a colui o a coloro che materialmente hanno realizzato l’invenzione indipendentemente dal tipo di rapporto che li lega a chi ha sostenuto le spese per la ricerca, ma il diritto economico non spetta sempre a costoro, anche se la legge si occupa solo dei diritti dell’azienda rispetto alle invenzioni dei dipendenti e non anche dei diritti dell’azienda rispetto alle invenzioni realizzate da altri prestatori d’opera.

Se c’è stata una commissione d’opera, i diritti economici sull’invenzione dovrebbero spettare sicuramente a chi l’ha commissionata nel caso in cui l’incarico affidato alla seconda azienda sia stato espressamente quello di realizzare un progetto innovativo ed in sostanza un’invenzione. Ciò sia per analogia con l’art. 64 Codice Proprietà Industriale sia perché è normale che il committente acquisti direttamente in capo a sé l’opera commissionata.

Pertanto si dovrebbe depositare una domanda di brevetto a nome del committente, riservandogli tutti i diritti di sfruttamento economico, ma indicando come inventori coloro che hanno effettivamente realizzato il trovato, sempre che non esistano tra gli inventori e l’altra azienda contratti particolari che disciplinino in modo diverso questa situazione.