Copyright e legge sul diritto d’autore

Diritto d’autore e copyright: le differenze

I termini copyright e diritto d’autore sono utilizzati spesso come sinonimi, ma in realtà si riferiscono a due normative nazionali molto diverse.

Copyright

Il termine copyright fa riferimento alla legge statunitense che regolamenta i diritti che spettano all’autore di un’opera.
La durata del copyright per i libri, la musica e tutte le opere creative è sempre identica:  tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

Il copyright tutela principalmente gli aspetti economici, quindi stabilisce i cosiddetti diritti di copia, ovvero i diritti sulle riproduzioni dell’opera.

Chi è il titolare del copyright potrà gestire i suoi diritti in modo diretto ed autonomo. Ad esempio può consentire ad una casa cinematografica di realizzare un film dalla trama del libro che ha scritto, concedere ad un’altra società di produrre quaderni e penne con il nome del personaggio principale del libro e ad un’altra ancora il diritto di realizzare delle magliette e così via.

Il copyright è un diritto complesso ed articolato che deve essere ben studiato per potere impostare bene la difesa dell’autore ma anche per organizzare le diverse modalità di sfruttamento economico.

Legge sul diritto d’autore

La legge sul diritto d’autore italiana, ossia la legge 633/1941, regolamenta anch’essa questi aspetti ma pone attenzione anche ai diritti morali di autore.

Per la legge sul diritto d’autore non è infatti mai possibile, neppure dopo aver ceduto i diritti economici, omettere il nome dell’autore di un’opera.
Non indicare il nome dell’autore di un’opera è un illecito che può avere conseguenze serie e può comportare di dovere pagare un ingente risarcimento danni.

Il testo della legge sul diritto d’autore (cliccando sul link potrai fare download del pdf), impropriamente spesso indicata come legge sul copyright, è molto complesso e di difficile lettura per un non esperto.
Ad esempio l’art. 1 L.A. dice che sono protette “le opere dell’ingegno di carattere creativo” ma non viene specificato quando questo carattere creativo sussiste.

È solo attraverso la letteratura e l’esame delle decisioni dei Tribunali, che ci si può orientare arrivando a stabilire se un’opera possiede o meno un carattere creativo e quindi se può o non può ottenere la protezione.
Oltre alle decisioni, un ruolo importante lo svolge l’esperienza.

Si pensi ad una fotografia: stabilire se una fotografia può dirsi creativa o meno non è spesso un’operazione agevole – solo con il tempo e l’esperienza si può acquisire una certa capacità di riconoscimento.