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Per depositare una domanda di registrazione design occorre preparare la documentazione corretta, attraverso l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

  1. Cosa è un design
  2. Cosa si può registrare come modello
  3. I requisiti di validità del modello
  4. I diritti esclusivi del titolare del modello registrato
  5. Registrazione, durata e rinnovo
  6. Il modello non registrato
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Cosa è un design

Alcune premesse che devi conoscere

Il design è la forma di un prodotto o il disegno che viene riprodotto su una superficie.

Sia la forma tridimensionale che il disegno possono essere protetti registrandoli come modello o disegno, anche se sinteticamente si parla per entrambi di registrazione modello o design.

Con il modello registrato si protegge quindi la forma o il disegno di un prodotto.

Non importa che detta forma sia bella o brutta trattandosi di concetti relativi ma è necessario che abbia un carattere individuale, ovvero che per le sue caratteristiche si differenzi da tutte le altre. Oltre alla forma del prodotto si può registrare anche un disegno, una decorazione o qualsiasi altro elemento bidimensionale.

Registrare un modello

Il modello tutela gli aspetti non tecnici del prodotto. La protezione offerta dalla registrazione modello riguarda gli elementi esterni, decorativi, non anche gli aspetti pratici e funzionali. Così un tostapane potrà essere brevettato se è realizzato con un sistema particolare che consente di ottenere anche una tutela come design per quanto concerne il suo aspetto esteriore.

La tutela del design sta diventando sempre più importante in quanto è spesso la forma a giocare un ruolo fondamentale nel successo di un prodotto.

Ufficio Brevetti - Il design: cosa può essere protetto

La forma è ciò che attrae il consumatore e viene ricordata e ricercata nel tempo.

Registrare come modello o disegno il design di un prodotto è molto importante e consente di potersi difendere facilmente e rapidamente dalle imitazioni.

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Cosa si può registrare come modello

Scopri l’elenco di ciò che è concesso registrare

L’art. 31 CPI (Codice della Proprietà Industriale) stabilisce che possono essere registrati come disegni o modelli

l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Si può quindi registrare come modello qualsiasi caratteristica esterna e visibile di un prodotto che sia nuovo e che renda quel prodotto riconoscibile rispetto a tutti gli altri.

Indicazioni sui Materiali

Per quanto attiene al materiale usato per la fabbricazione del prodotto esso può essere indicato nella protezione se conferisce al prodotto un particolare aspetto ma indicandolo non si potrà impedire ai concorrenti di realizzare quello stesso prodotto con il materiale da noi rivendicato ma con una forma diversa.

Possono essere registrati come modello la forma di una borsa, di un’auto, di una bottiglia, di una confezione di cioccolatini, di una porta, di un tavolo e di qualsiasi altro oggetto. Possono essere altresì registrati il disegno di un tessuto, la decorazione su un mobile, le linee di una pianta e qualsiasi disegno che possa essere incorporato o applicato su un prodotto.

Funzione tecnica

L’unico limite è rappresentato dalla funzione tecnica del modello che non può essere protetta.

L’art. 36 CPI espressamente prevede che

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Le forme proteggibili sono quindi le forme “capricciose” che non hanno alcuna funzione tecnica ma che rappresentano una scelta di stile.

Lo stesso vale per la protezione dei disegni.

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I requisiti di validità del modello

Prima di registrare un design assicurati di possedere i prerequisiti

Un modello per essere valido deve essere NUOVO, LECITO e dotato di CARATTERE INDIVIDUALE.

NUOVO
L’art. 32 CPI stabilisce che un modello è nuovo

se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione

e precisa che

i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

A differenza di quanto previsto in materia di brevetti, un disegno o modello non si considera divulgato quando sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda da parte del suo autore (art. 34 CPI). Pertanto l’autore di un design ha sostanzialmente dodici mesi di tempo per depositare il suo modello. Tuttavia si deve tenere presente che questa disposizione riguarda la normativa italiana ed europea ma non è accolta da tutti gli ordinamenti per cui al fine di evitare che la divulgazione di un modello pregiudichi la possibilità di registrarlo è opportuno depositare la domanda di registrazione prima di presentarlo in pubblico, ad esempio ad una fiera o su cataloghi.

LECITO – Un modello deve essere anche lecito e quindi non contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

CARATTERE INDIVIDUALE – Ultimo ma non ultimo il modello deve soprattutto essere dotato di carattere individuale e quindi essere il più possibile originale e diverso dai design conosciuti fino a quel momento.

Originalità come viene stabilita?
Stabilire quando un modello abbia un “carattere individuale” non è sempre facile. L’art. 31 CPI afferma che

un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Per capire se un modello ha carattere individuale occorre conoscere i modelli noti al momento del deposito per quel tipo di prodotto e chiedersi se un “utilizzatore informato”, spesso identificato in un acquirente esperto, sia in grado di ricevere da quel modello un’impressione generale diversa rispetto alle impressioni suscitate dagli altri modelli. È un lavoro interpretativo non facile.

È chiaro che in settori molto affollati di forme simili anche diversità di forma lievi serviranno a distinguere il prodotto in quanto il margine di scelta è inferiore, mentre in settori più liberi la forma di un prodotto dovrà discostarsi notevolmente da quella di un altro perché si possa rinvenire un carattere individuale.

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I diritti esclusivi del titolare del modello registrato

Quali benefici specifici ottieni

Il titolare del modello acquista il diritto esclusivo di fare uso esclusivo del modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

In particolare, come previsto chiaramente dall’art. 41 CPI, costituiscono atti di utilizzazione

la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

Tu: “è inutile registrare un design, è impossibile avere la certezza che non sarà copiato”

Non è così, infatti la registrazione del modello offre una protezione ampia e concreta.

È convinzione diffusa che per evitare la contraffazione di un modello registrato sia sufficiente cambiare anche un solo elemento in quanto il titolare potrebbe impedire la produzione soltanto di modelli identici ai propri. Questa convinzione errata deriva dal fatto che nel giudizio di contraffazione resta un margine di soggettività dell’ispettore.

In realtà i diritti conferiti dalla registrazione

si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.

come stabilito dall’art. 41 CPI.

Quindi anche per valutare la contraffazione dovremmo pensare ad un utilizzatore informato e chiederci se il modello contraffatto fornisca la stessa impressione del modello registrato ed in caso positivo, anche se il secondo modello è parzialmente diverso dal primo, sussisterà la contraffazione.

Si tratta nuovamente di un’analisi tecnica molto complessa che richiede grande esperienza, che difficilmente può essere affidabile se fatta in modo amatoriale o da soggetti non esperti in materia.


Ufficio Brevetti - design
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Registrazione, durata e rinnovo

5 anni di base + Rinnovo di ulteriori 5 anni fino ad un massimo di 25 anni totali

I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare si ottengono con la registrazione del modello.

I diritti decorrono dalla data di deposito della prima domanda di registrazione modello e durano 5 anni allo scadere dei quali è possibile rinnovare il modello per ulteriori cinque anni e così via fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.

L’art. 38 CPI prevede che il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello o ai suoi eredi.

Tuttavia se il disegno o modello è stato realizzato da un lavoratore dipendente e tale opera rientra tra le sue mansioni, il diritto alla registrazione spetta al datore di lavoro mentre al lavoratore resta il diritto di esser riconosciuto autore morale del disegno o modello.

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico, cosa che normalmente si verifica al momento stesso del suo deposito a meno che il richiedente non chieda di mantenerla segreta nel qual caso resterà segreta per un periodo di 30 mesi nel caso di un design italiano. Non tutti gli stati adottano le stesse regole in materia di pubblicazione della domanda per cui occorre verificarlo volta per volta nel paese di proprio interesse.

Ufficio Brevetti - Il design: differenze tra domanda pubblica e privata
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Il modello non registrato

Una protezione limitata prevista dalla legge

Il Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12.12.2001 che ha introdotto il modello comunitario ha previsto a fianco della protezione prevista per il modello registrato una protezione più limitata per il modello non registrato.

Il modello non registrato è costituito da qualsiasi modello che sia stato ampiamente usato in modo pubblico ma che, appunto, non sia stato depositato dal suo titolare.

Perché possa essere valido il modello deve essere nuovo e dotato di carattere individuale ed avere quindi tutti i requisiti previsti per il modello registrato (art. 6 del Regolamento CE n. 6/2002 del 12.12.2001).

La protezione offerta al modello non registrato è limitata sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista qualitativo.

Dal punto di vista temporale la protezione è prevista per un periodo di tre anni a decorrere dalla divulgazione del modello “agli ambienti specializzati del settore operanti nella Comunità”.

Dal punto di vista qualitativo il titolare di un modello non registrato ha il diritto, ai sensi dell’art. 19, par. 2, del Reg. CE 6/2002, di vietare a terzi la produzione, la vendita, l’esportazione, l’impiego di un modello identico o analogo “se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto”.

Ciò significa che mentre con un modello registrato potrò difendermi da qualsiasi forma di contraffazione, se si dispone soltanto di un modello non registrato ci si potrà difendere soltanto quando c’è un plagio intenzionale e non anche quando si abbia una copia casuale derivante da un progetto indipendente.

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