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Per difendere la tua idea dalle contraffazioni occorre scegliere la protezione più efficace, attraverso l’aiuto di un esperto.

Qui di seguito trovi elencati gli argomenti principali sulla materia per aiutarti a fare chiarezza.

  1. Cessione brevetti
  2. Licenze brevetti
  3. Cessione marchi
  4. Licenze marchi
  5. Accordi di coesistenza
  6. Contratti di frachising
  7. Licenze e cessione know-how
  8. Contratti di riservatezza o non disclosure agreement (nda)
  9. Contratti di edizione
  10. Contratto cessione del diritto d’autore
  11. Licenze di licenza software
  12. Contratto di sviluppo software
  13. Contratti software (saas, saap, sviluppo software, di manutenzione, condizioni utenti app)
  14. Contratti utenti app
  15. contratto per la realizzazione di un sito internet

Scegliere e scrivere un buon contratto che tuteli i diritti su brevetti, marchi, diritto d’autore o sul software e sulle APP, non è affatto semplice.

La scelta del tipo di contratto più idoneo alle esigenze della singola Impresa o dell’autore di un’opera d’arte ha conseguenze che possono avere conseguenza non indifferenti in capo al titolare di un marchio, di un brevetto o altro diritto di privativa industriale, o del titolare dei diritti d’autore su una o più opere.

Scegliere un tipo di contratto piuttosto che un altro è frutto di attenta valutazione strategica che risponde ai bisogni specifici di ciascuna Impresa o operatore del mercato.

Ad esempio, a volte si pensa che la soluzione migliore sia stipulare un contratto di cessione di marchio o brevetto, mentre invece può essere più opportuno e conveniente stipulare una licenza o, in altri casi, procedere a un accordo di coesistenza tra marchi.

Oltre a comprendere il tipo di contratto più idoneo, è inoltre necessario comprendere quali aspetti possano essere oggetti di negoziazione e quali punti invece sono essenziali ed inderogabili per la tutela degli interessi degli operatori, andando ad individuare le clausole più idonee alle esigenze del singolo caso di specie.

Una volta scelto lo schema contrattuale si devono mettere nero su bianco le condizioni ed è importante essere attenti ad ogni aspetto.

Solo l’esperienza può consentire ad un professionista di potere preparare un buon accordo, in quanto i casi trattati ci fanno capire meglio quali sono i punti deboli ed i possibili rischi da evitare.

Su Internet potete trovare fac-simile di ogni tipo di contratto ma ricordatevi che nessuno di loro è stato pensato per voi e che ogni caso è diverso da un altro.

Scrivere un contratto sbagliato può costare molto, ma molto di più della consulenza del professionista, per cui pensateci bene prima di affidarvi al caso.

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Cessione Brevetti

Il brevetto può essere liberamente ceduto anche prima della sua concessione. Può essere cioè donato, venduto, conferito in società tramite qualsiasi contratto capace di produrre effetti traslativi.

Si tratta di un contratto solo apparentemente semplice.

Infatti quando si compra un brevetto si deve stare molto attenti a cosa si acquista, per cui ogni contratto di questo tipo deve essere preceduto da una fase di analisi molto accurata del brevetto che si vuole acquisire.

È indispensabile fare una “due diligence” attraverso la quale accertarsi che il brevetto sia realmente valido, che non abbia subito contestazioni, che non vi siano cause pendenti o contratti già redatti che lo limitino o lo vincolino.

Potrebbe infatti capitare di scoprire che quel brevetto che è del tutto valido ed efficace in Italia ha subito un’azione di nullità in un altro paese ed è stato dichiarato nullo in quello stato. Se si verifica una situazione del genere anche il brevetto italiano, al momento in vita, potrebbe subire la stessa sorte e rivelarsi quindi un pessimo investimento.

D’altro lato anche chi vende deve stare molto attento a come viene redatto il contratto per evitare che in futuro gli vengano attribuite responsabilità per cose non dette o per fatti pregressi di cui magari poteva non essere a conoscenza.

Pertanto è consigliabile rivolgersi a professionisti che, come i nostri, collaborino tra loro e possano utilizzare sia l’esperienza di un legale formato in brevetti sia le competenze del mandatario brevetti per quanto riguarda l’esame tecnico.

Questo tipo di contratto è a forma libera ma deve essere registrato presso gli Uffici Amministrativi competenti affinché abbia effetto verso terzi e ciò può avere conseguenze sulla forma dell’atto. In Italia, ad esempio possono essere registrati solo i contratti aventi la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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Licenze Brevetti

Un modo molto diffuso di sfruttamento di un brevetto è quello di darlo in licenza.

La licenza è una sorta di “affitto” del brevetto con cui l’inventoreconcede per un determinato periodo a terzi soggetti il diritto di attuare l’invenzione, in via esclusiva o meno, in cambio di un corrispettivo (royalty) solitamente espresso in misura percentuale dei profitti di chi sfrutta l’invenzione.

Dando in licenza un brevetto se ne resta titolari, a differenza di quello che accade con la cessione del brevetto che corrisponde ad una vera e propria vendita.

Quando il brevetto è oggetto di licenza è interesse del licenziante limitare il diritto del soggetto a cui trasferisce le licenze alle sole applicazioni che dovranno essere specificate in modo chiaro nel contratto.

La licenza potrà essere limitata ad un certo territorio oppure essere globale, potrà essere legata a tutta la durata del brevetto oppure ad un certo periodo temporale.

Il contratto di licenza è molto delicato e deve essere redatto da un professionista esperto della materia.

Pensa ad esempio a cosa succede nel caso in cui chi ha ottenuto la licenza non si attivi per promuovere efficacemente il prodotto, ma lo lasci di fatto nel cassetto.

Nella nostra esperienza professionale ci è capitato diverse volte di vedere situazioni del genere, in cui l’inventore aveva concesso una licenza esclusiva per venti anni e poi di fatto si trovava a non incassare un centesimo perché l’imprenditore era inerte e non investiva sulla commercializzazione del prodotto.

Se il contratto è scritto male o non regolamenta un’ipotesi del genere, il titolare del brevetto rischia di vedere scadere il suo brevetto senza riscuotere nulla o comunque deve fare investimenti importanti in azioni legali.

Pensa, ancora, a cosa succede se nel contratto non si dice nulla in ordine al possibile controllo dei fatturati. Ti potresti trovare in difficoltà nel calcolare correttamente la royalty che ti spetta o, peggio ancora, potresti perdere gran parte dei tuoi guadagni.

L’esperienza del professionista è anche in questo caso importante per potere impostare il contratto che ti garantisca di più ed evitarti perdite di denaro.

Il consiglio, qui più che mai, è quello di diffidare dai fac-simile che puoi trovare in circolazione perché ogni contratto è come un abito su misura che calza a pennello e ti protegge solo quando è pensato sulla tua situazione concreta.

Questo tipo di contratto è a forma libera ma deve essere registrato presso gli Uffici Amministrativi competenti affinché abbia effetto verso terzi e ciò può avere conseguenze sulla forma dell’atto. In Italia, ad esempio possono essere registrati solo i contratti aventi la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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Cessione Marchi

Un marchio può essere “venduto” o meglio ceduto a terzi dietro un prezzo da concordare.

La cessione può riguardare tutti i prodotti o servizi per cui il marchio è stato registrato o solo alcuni di essi. Può riguardare tutti gli stati in cui è registrato o solo alcuni.

Si tratta di un contratto solo apparentemente semplice.

Infatti quando si compra un marchio si deve stare molto attenti a cosa si acquista, per cui ogni contratto di questo tipo deve essere preceduto da una fase di analisi molto accurata del marchio che si vuole acquisire.

È indispensabile fare una “due diligence” attraverso la quale accertarsi che il marchio sia realmente valido, che non abbia subito contestazioni, che non vi siano cause pendenti o contratti già redatti che lo limitino o lo vincolino.

Potrebbe infatti capitare di scoprire che il marchio è vincolato da un accordo di coesistenza con il titolare di un marchio simile o che è stato oggetto di una causa in cui è stato riconosciuto come marchio debole.

D’altro lato anche chi vende deve stare molto attento a come viene redatto il contratto per evitare che in futuro gli vengano attribuite responsabilità per cose non dette o per fatti pregressi di cui magari poteva non essere a conoscenza.

Inoltre, quando la cessione del marchio è svincolata dalla cessione dell’azienda o del ramo di azienda che produce i beni e servizi contraddistinti dal marchio è necessario preservare le caratteristiche essenziali del marchio e mantenere lo stesso livello qualitativo antecedente la cessione in modo da non tranne in inganno i consumatori ed esporsi a sanzioni.

Questo tipo di contratto è a forma libera ma deve essere registrato presso gli Uffici Amministrativi competenti affinché abbia effetto verso terzi e ciò può avere conseguenze sulla forma dell’atto. In Italia, ad esempio possono essere registrati solo i contratti aventi la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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Licenze Marchi

Il marchio può essere sfruttato anche dandolo in licenza a terzi.

La licenza è una sorta di “affitto” con cui il titolare del marchio concede per un determinato periodo a terzi il diritto di utilizzarlo, in via esclusiva o meno, per la vendita dei loro prodotti o servizi in cambio di un corrispettivo (royalty) solitamente espresso in misura percentuale dei profitti di chi sfrutta il marchio.

Dando in licenza un marchio se ne resta titolari, a differenza di quello che accade con la cessione del marchio che corrisponde ad una vera e propria vendita.

La licenza marchio può avere ad oggetto la totalità oppure una parte dei prodotti e servizi per quali il marchio è stato registrato e può riguardare uno o più territori in cui il marchio è registrato.

Bisogna però stare molto attenti.

Il contratto di licenza deve prevedere una serie di condizioni specifiche e ben definite sulle modalità di utilizzo del segno, soprattutto quando il marchio ha già una sua storia o quando viene dato in licenza non esclusiva a più imprenditori.

I prodotti contrassegnati dal marchio devono infatti garantire al consumatore la stessa qualità per cui il licenziatario deve adempiere una serie di obblighi che gli vengono imposti e non può muoversi in assoluta libertà.

Per questo motivo il contratto di licenza marchio è ancora più complesso e delicato rispetto al contratto di cessione.

Oltre a quanto abbiamo appena detto ci sono altri aspetti di rischio.

Pensa ad esempio a cosa succede nel caso in cui chi ha ottenuto la licenza non si attivi per promuovere efficacemente il prodotto, ma lo lasci di fatto nel cassetto.

Nella nostra esperienza professionale ci è capitato diverse volte di vedere situazioni del genere, in cui il titolare del marchio aveva concesso una licenza esclusiva ad un soggetto e poi di fatto si trovava a non incassare un centesimo perché l’imprenditore era inerte e non investiva sulla commercializzazione del prodotto.

Se il contratto è scritto male o non regolamenta un’ipotesi del genere, il titolare del marchio rischia di non riscuotere le royalty o comunque deve fare investimenti importanti in azioni legali.

Pensa, ancora, a cosa succede se nel contratto non si dice nulla in ordine al possibile controllo dei fatturati. Ti potresti trovare in difficoltà nel calcolare correttamente la royalty che ti spetta o, peggio ancora, potresti perdere gran parte dei tuoi guadagni.

L’esperienza del professionista è anche in questo caso importante per potere impostare il contratto che ti garantisca di più ed evitarti perdite di denaro.

Il consiglio, qui più che mai, è quello di diffidare dai fac-simile che puoi trovare in circolazione perché ogni contratto è come un abito su misura che calza a pennello e ti protegge solo quando è pensato sulla tua situazione concreta.

Questo tipo di contratto è a forma libera ma deve essere registrato presso gli Uffici Amministrativi competenti affinché abbia effetto verso terzi e ciò può avere conseguenze sulla forma dell’atto. In Italia, ad esempio possono essere registrati solo i contratti aventi la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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Accordi di coesistenza

Gli accordi di coesistenza tra marchi sono contratti che servono per disciplinare i rapporti tra i titolari di marchi identici o simili.

Questi contratti sono necessari quando si crea un conflitto tra due marchi ed i rispettivi titolari intendono trovare una soluzione amichevole di coesistenza piuttosto che affrontare una causa legale.

Il titolare di un marchio registrato può, ad esempio, consentire che sul mercato coesistano uno o più marchi potenzialmente confondibili con il proprio salvo che ciò non implichi un rischio di inganno per il pubblico di riferimento ed a condizione che l’altra parte rispetti una serie di condizioni.

Il caso più frequente è quello in cui il titolare di un marchio presenta opposizione amministrativa nei confronti di un altro soggetto che ha depositato un marchio simile ed i due si mettono d’accordo, ad esempio, concordando di utilizzare una veste grafica diversa o di utilizzare il marchio per prodotti diversi in modo da evitare confusione sul mercato.

Gli accordi di coesistenza devono essere ben calibrati perché di fatto “minano” il marchio limitando possibili utilizzi futuri e devono tenere conto degli ambiti territoriali di interesse.

I nostri professionisti hanno una lunga esperienza in questo tipo di accordi e ne conoscono bene le insidie ed i vantaggi.

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Contratto di franchising

Definito anche contratto di affiliazione commerciale, il franchising è un contratto attraverso il quale una società (detta Affiliante) concede alla società (Affiliata) il diritto di sfruttamento e a la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale allo scopo di commercializzare beni e servizi.

Esistono varie tipologie di contratto d franchising a seconda delle caratteristiche della rete commerciale che si viene a strutturare.

La legge prescrivere una serie di contenuti essenziali che il contratto deve avere a pena di nullità, così come a pena di nullità devono essere eseguite una serie di operazioni.

Il franchising è una buona opportunità di crescita e di guadagno ma il contratto non deve assolutamente essere sottovalutato.

Se si è un Affiliante si deve porre attenzione ai vincoli normativi e ad impostare bene l’accordo per evitare la perdita del proprio know-how o per incorrere in difficoltà nell’incassare i canoni dovuti.

Se si è un Affiliato si deve stare attenti a non firmare contratti che risultino troppo vincolanti e che vanifichino gli investimenti permettendo solo modesti guadagni.

Alcune varianti che si affiancano al contratto di franchisingnei rapporti tra imprese sono rappresentate dal contratto di co-branding o di co-marketing, che si realizzano quando non si ha una vera e propria affiliazione commerciali ma due o più imprese avviano un rapporto di collaborazione per la gestione delle proprie iniziative marketing o dei propri segni distintivi.

Per questo contratto, più che mai, è fondamentale rivolgersi ad un professionista esperto di marchi e di know-how.

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Licenze e cessione know-how

I contratti di licenze o cessione del know-how si utilizzano per dare in licenza o per trasferire una serie di conoscenze tecniche non brevettabili o comunque non brevettate che costituiscono i segreti commerciali di un’impresa.

Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, qualora tali informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il segreto commerciale per essere protetto deve quindi:

  • essere segreto: le informazioni devono essere difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore;
  • avere valore economico: le informazioni devono avere un valore economico in quanto soggette a vincoli di segretezza in modo tale che l’impresa che le detiene sia in una posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non possiedono la stessa informazione;
  • essere sottoposto misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Nei contratti di cessione o trasferimento di know-how il professionista riveste un ruolo essenziale in quanto, prima ancora di scrivere il contratto, dovrà preoccuparsi di identificare con precisione cosa ne costituisce oggetto.

Quindi si dovrà prima di tutto esaminare attentamente gli assestsaziendali e distinguere quelli che hanno le caratteristiche di cui sopra e possono essere quindi qualificate come segreto commerciale ed essere oggetto di contratto.

I segreti commerciali sono frutto dello studio edell’esperienza, spesso ultradecennale, dell’imprenditore. Quando si intende trasferire tali assests, vitali per l’Impresa e che comportano vantaggi di ordine tecnologico e competitivo, è importante farsi assistere da un professionista in modo da non rischiare che il frutto di lavoro e sacrifici venga classificato in modo errato o venga divulgato.

Nei contratti di questo tipo, oltre a tutte le precauzioni legate alla cessione o alla licenza che sono simili a quelle viste per la cessione o licenza brevetto, si deve tenere conto dell’importanza di garantire il mantenimento del segreto. Questo è uno degli aspetti più difficili e delicati che può compromettere gravemente le conoscenze aziendali.

Affidatevi quindi solo a professionisti che abbiano esperienza e sappiano maneggiare con cura il vostro know-how.

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Contratti di riservatezza o Non disclosure agreement (NDA)

L’accordo di non disclosure agreement (accordo di non divulgazione) è un tipo di contratto molto utile da utilizzare quando si devono divulgare a qualcuno informazioni riservate e serve per tutelare.

Si utilizza, ad esempio, nella fase precedente alla stipulazione di un contratto di licenza di brevetto o in ogni ipotesi in cui l’impresa o un privato debba “scoprire le proprie carte” e presentare il proprio prodotto, i propri disegni, la propria idea non ancora del tutto realizzata o la propria opera non divulgata.

Per evitare che la parte a cui necessariamente deve essere comunicato il frutto del proprio lavorosi appropri della vostra idea è utile avvalersi di questo strumento, talvolta anche prevedendo delle pesanti penali in caso di divulgazione delle informazioni coperte da segreto.

Talvolta l’obbligo di riservatezza deve essere inserito come clausola all’interno di un altro contratto, ad esempio in caso di contratto sviluppo software o di cessione di diritti d’autore, altre volte costituisce da sola un vero e proprio contratto.

Gli NDA sono diventati sempre più comuni e diventa più facile farli sottoscrivere prima di intraprendere una trattativa.

Anche se hanno un contenuto piuttosto standardizzato è sempre meglio diffidare dai fac-simile che puoi trovare in circolazione perché ogni contratto è come un abito su misura che calza a pennello e ti protegge solo quando è pensato sulla tua situazione concreta.

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Contratti di Edizione

Il contratto di edizione è un contratto tra autore ed editore che serve per regolare i diritti e gli obblighi relativi alla pubblicazione di opere in stampa.

Tale contratto deve essere necessariamente redatto in forma scritta e secondo regole precise previste dalla legge sul diritto d’autore che indica obblighi puntuali per l’editore e diritti per l’autore (in caso, ad esempio di mancata pubblicazione) che possono essere talvolta adattati a seconda del caso.

Esistono due tipologie di contratti di edizione. A seconda che il numero di edizioni dell’opera sia già stato concordato o meno tra le parti si può avere un contratto “a termine” o “per edizione”, contratti completamente diversi, con durata e disciplina parzialmente diverse.

Prima di affidare la pubblicazione ad una casa editrice, o di procedere ad “autopubblicazione” mediante portali come Amazon è molto importante valutare e disciplinare in modo adeguato alle proprie esigenze le tipologie di diritti che l’autore intende cedere e quelli che vuole mantenere per sé.

Accade spesso infatti che l’autore, pur di concludere l’affare, ceda a chi si occupa della pubblicazione tutti i diritti in modo indistinto e in ogni parte del mondo e rimanga vincolato moltissimo tempo alla casa editrice, senza possibilità di ulteriori sviluppi. Infatti se si opta per una cessione totale dei diritti a favore di una casa editrice, quest’ultima avrà l’ultima parola sulle modifiche dell’opera, sulla tipologia di distribuzione, sui diritti di traduzione e su tutte le varianti, salvo i limiti legali ed il diritto morale d’autore.

In caso di pubblicazione di e-book occorre un contratto specifico ed atipico che segue le regole e la disciplina del contratto di edizione ma ha bisogno di alcuni adattamenti dovuti al formato “non tradizionale” dell’opera.

Come nel contratto di edizione, è essenziale per le parti prevedere e regolare espressamente tutti gli aspetti relativi alla pubblicazione.

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Contratto di cessione del diritto d’autore

Sono contratti con cui l’autore di un’opera cede i diritti di sfruttamento/utilizzazione economica della propria opera ad un altro soggetto.

Ogni autore può infatti scegliere quali diritti cedere e per quanto tempo e pattuire, se di suo interesse.

Prima ancora di poter stipulare tale contratto è necessario analizzare e verificare se effettivamente il soggetto che intende cedere i diritti sull’opera sia l’effettivo autore oppure sia dotato della legittimazione ad alienare e cedere l’opera e ciò non sempre è di facile individuazione, specialmente in caso di opera collettive (quali le opere musicali o cinematografiche), che sono di regola frutto del lavoro di numerosi autori. 

La circolazione delle opere d’arte necessita di particolare attenzione. A tali tipologie di contratti possono applicarsi le regole in materia di compravendita, in materia di diritto d’autore ma anche quelle in materia di protezione dei beni culturali, qualora rientrino in tali categorie di opere.

Si tratta di un settore per cui è necessario l’intervento di un avvocato esperto.

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Contratto Licenza Software

Il contratto di licenza è quel contratto con cui non si vende un software, di cui si resta proprietari, ma se ne consente l’uso da parte di un terzo.

Le licenze presentano problematiche diverse a seconda che si tratti di licenze su programmi standard o di licenze su programmi personalizzati. Le licenze standard sono a tutti note e possono essere di diverso tipo.

Tra i vari modelli di licenza d’uso per un programma standard uno dei più diffusi a causa della necessità di rendere più veloce la commercializzazione del software e dell’impossibilità di utilizzare la forma scritta per le relative transazioniè il cd. contratto di licenza a strappo (cd. shrink-wraplicense).
In tale caso il supporto contenente il software è racchiuso dal licenziante/produttore in un involucro che reca al suo esterno le condizioni generali del contratto ed il contratto si perfeziona nel momento in cui l’utente apre l’involucro senza che sia necessario apporre alcuna firma.

Dal punto di vista economico la licenza meno costosa è la licenza OEM che viene conclusa automaticamente con l’acquisto di un hardware sul quale il programma è stato preinstallato. La caratteristica principale di questa licenza è quella di essere collegata direttamente con il computer che si acquista. Alcuni produttori di software hanno concluso un accordo con i produttori di PC (conosciuti come OEM, OriginalEquipmentManufacturer) ai quali hanno attribuito l’autorizzazione a precaricare sul disco rigido dei propri computer i loro sistemi operativi che però non possono essere distribuiti separatamente dall’hardware.

È sempre buona regola conoscere il contenuto delle licenze prima di acquistare un prodotto anche se esso è di fatto imposto dal venditore per cui non resta che accettarlo o non utilizzare quel software.

Anche se queste licenze sono di fatto imposte è sempre buona regola conoscere il contenuto delle licenze prima di acquistare un prodotto.

Altro modello di licenza software è costituito dal contratto di licenza open source attraverso il quale il licenziatario ha il diritto di accedere al codice sorgente del software, di modificarlo per creare ulteriori programmi e di fare copie sia del software originale che del programma rielaborato dal licenziatario stesso per distribuirle anche a pagamento.

Chi produce software ha però spesso la necessità di predisporre licenze “ad hoc”oltre che di siglare contratti specifici con i propri sviluppatori in modo da essere sicuro di avere tutti i diritti sul programma e poterlo distribuire tranquillamente. Questo tipo di accordi devono essere studiati e redatti caso per caso.

Le variabili in un contratto di licenza possono essere molteplici. Si possono predisporre contratti di licenza con cui si conferisce il diritto di utilizzare un programma per un tempo determinato o indeterminato dietro pagamento di un canone annuale o una tantum, contratti di prova, con i quali il software viene concesso al licenziatario, in prova appunto, per un certo periodo di tempo durante il quale egli valuterà se acquistarlo o meno mentre alla scadenza se vorrà continuare ad utilizzarlo potrà farlo solo pagando il canone intero.

I contratti di licenza personalizzati sono molto delicati ed occorre prestarvi cura ed attenzione anche in fase di analisi dei bisogni e delle aspettative del licenziante.

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Contratto Sviluppo Software

Il contratto di sviluppo software è quel contratto con il quale un’impresa o una persona incarica uno o più programmatori di realizzare per proprio conto un programma per elaboratore elettronico che svolga determinate funzioni.

Nel contratto di sviluppo il committente (ovvero colui che incarica il programmatore) sa che cosa vuole ottenere ma non ha la capacità tecnica di realizzarlo.
L’apporto del programmatore è quindi molto importante in quanto sarà lui a dovere suggerire le soluzioni tecniche migliori per ottenere il risultato voluto.

Questo contratto si configura come un contratto d’appalto o come un contratto d’opera a seconda che il programmatore sia un’impresa o un libero professionista.

La diversa qualificazione del contratto comporta che siano diverse le responsabilità secondo quanto previsto dal Codice Civile ma nulla cambiaper quanto attiene al trasferimento dei diritti sul software. Detti diritti dovrebbero passare al committente ma dato che il diritto d’autore è molto variegato è fortemente consigliabile non solo predisporre un contratto scritto ma anche cercare di prevedere fin da subito prima di tutto l’oggetto del contratto e poi le facoltà ed i diritti delle parti coinvolte.

La prima cosa che deve essere bene messa a fuoco in un contratto è il tipo di software che si deve realizzare.

Per quanto questo aspetto possa sembrare banale è invece di fondamentale importanza per evitare contestazioni future e potere stabilire che cosa lo sviluppatore debba fare perché incluso nel contratto e cosa rappresenti invece una modifica o un’aggiunta non prevista. Dal punto di vista pratico i contratti di sviluppo software sono sempre affiancati da uno o più allegati che descrivono nel modo più puntuale possibile cosa sarà sviluppato e quali funzioni saranno incluse nel programma.

Tra gli elementi più importanti da tenere in considerazione nella redazione di un contratto di sviluppo software si ricorda di indicare il tipo di macchina su cui il programma deve girare, le modalità del collaudo, individuare espressamente chi sia il proprietario del software che sarà realizzato, chiedere al programmatore di dichiarare che il programma è originale e frutto della sua opera, delimitare l’assistenza e prevedere un periodo di intervento per eventuali bug.

Come per tutti i contratti, ma maggiormente in questo caso, è assai raro potere utilizzare dei contratti standard in quanto ogni contratto di sviluppo software è una sorta di abito su misura che deve essere realizzato sulla base delle specifiche esigenze. Questo tipo di accordi devono infatti essere studiati e redatti caso per caso, a seconda della tipologia dei servizi forniti, della struttura aziendale e de.

Al contratto di sviluppo software si affianca spesso un contratto di manutenzione software che garantisce una costante manutenzione da parte di chi ha realizzato il programma o da parte di un altro tecnico, al fine di garantire efficienza costante in tutto l’arco operativo della macchina.

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Contratto di fornitura di servizi in Cloud Software as a Service

Per Software-As-A-Service (o SaaS) si intende una particolare modalità di fruizione delle funzionalità del Software attraverso un’esternalizzazione del processo di mantenimento e gestione dei software aziendali.

Il modello contrattuale di “Software-As-A-Service”consente all’utilizzatore di acquisire la fornitura di applicativi software senza necessità di acquistarne la licenza e supportare i costi per l’installazione di server aziendali, potendo sfruttare quelli del fornitore di servizi.

La fruizione da remoto di un Servizio Software,che resta all’interno della infrastruttura dello stesso fornitore, ed ai quali il cliente accede mediante Internet,evita una serie di inconvenienti connessi agli oneri di gestione, in termini di acquisto licenze, personale specializzato addetto alla gestione e manutenzione, hardware. La flessibilità ed il minor costo di tale modalità di fruizione di servizi può essere molto vantaggiosa per una società.

Modello alternativo a quello Saas è quello cosiddetto “On Premises” che prevede invece la gestione interna all’’azienda delle risorse software, che rimangono sotto lo stretto controllo della stessa ed ha le caratteristiche di una vera e propria licenza.

Un punto sicuramente critico di questi contratti riguarda la tutela della proprietà intellettuale dei contenuti immessi nei server del fornitore di servizi e la ripartizione del rischio in caso di perdita di tali dati, che devono essere puntualmente disciplinati.

Tale modello pone inoltre oneri in capo sia al cliente che al Fornitore di comprovati standard di sicurezza informatica, nonché l’adempimento di obblighi di conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere attentamente valutati da un avvocato esperto in materia e del supporto di un tecnico.

Si tratta ovviamente di aspetti di non facile soluzione che finiscono sempre per incidere in modo rilevante sull’uno o altro contraente e che quindi necessitano di essere regolate con un contratto che costituisca un buon compromesso per entrambe le parti. 

Altra questione da regolare prima della fornitura del Servizio è sicuramente quella relativa alle garanzie di caso di malfunzionamenti (bugs) del servizio e delle modalità di assistenza da parte del Fornitore in caso di aggiornamenti.

Come per tutti i contratti, ma maggiormente in questo caso, è assai raro potere utilizzare dei contratti standard in quanto ogni contratto di fornitura di servizi in Cloud è una sorta di abito su misura che deve essere realizzato sulla base delle specifiche esigenze, delle caratteristiche dell’azienda e dei servizi forniti.

Si tratta di un settore per cui è necessario l’intervento di un avvocato esperto.

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Condizioni Utenti APP

Quando si realizza un’applicazione web o mobile è essenziale prevedere delle condizioni contrattuali e dei termini chiari volti a tutelare il creatore/realizzatore/titolare di una APP in modo da specificare in modo quanto più chiaro possibile i servizi resi agli utenti, le garanzie e le ipotesi di esclusione della responsabilità in caso, ad esempio, di malfunzionamento.

Se stai per lanciare una APP sarà infatti necessario concordare il contenuto ed il regolamento di tali APP e premunirsi di tutti gli strumenti necessari per l’applicazione della normativa in materia di consumatori, privacy e di tutte gli adempimenti che la normativa, nazionale ma soprattutto europea, richiede ai fornitori di servizi web.

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Contratto per la realizzazione di un sito web

Il contratto per la realizzazione di un sito internet regola il rapporto tra un Committente e un Fornitore, spesso un Grafico Sviluppatore, che si impegna, verso corrispettivo, a progettare, realizzare e mettere in produzione un sito Internet secondo lo schema di realizzazione indicato e concordato con il Committente.

In tale contratto è essenziale regolare e disciplinare la cessione dei diritti sul sito, in particolare può essere di interesse del Committente riservarsi il diritto di modificare il sito anche successivamente all’esaurimento dei rapporti con il Fornitore.

Un punto critico di questi contratti è l’identificazione dell’oggetto, ovvero di ciò che è incluso e di ciò che non è compreso nel prezzo pattuito. A tal fine può essere utile predisporre degli allegati che rendano più chiaro il lavoro che deve essere fatto, riducendo il rischio di contestazioni dall’una o dall’altra parte.

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