Quali sono le norme che regolano il copyright in Italia?

Una panoramica sul copyright in Italia

Il termine copyright viene utilizzato in modo generico per riferirsi alla protezione offerta dalla legge sul diritto d’autore.

In Italia la legge di riferimento è la Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore). Sono comunque importanti normative di riferimento anche la Convenzione di Berna e la Direttiva 2001/29/CE, Diritto d’autore e società dell’informazione.

L’art. 185 LA (Legge sul diritto d’autore) prevede che «questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta» e che si applica anche «alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia».

Le convenzioni internazionali regolano la sfera di protezione della Legge sul diritto d’Autore agli autori stranieri.

In particolare la Convenzione di Berna del 1886 prevede che i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione, che sono quasi tutti gli stati del mondo, devono godere una tutela analoga a quella offerta dallo Stato ai propri cittadini e che questa tutela deve avere delle garanzie minime.

Pertanto i cittadini di Stati aderenti alla Convenzione che utilizzino in Italia la propria opera godono della protezione offerta dalla Legge sul diritto d’Autore.

I diritti sui beni immateriali sono infatti regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione (art. 54, Legge 218/1995) per cui la Legge d’Autore italiana si applica alle opere che sono utilizzate nel territorio italiano.

La legge conferisce all’autore di un’opera il diritto esclusivo di utilizzare l’opera.

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 25 LA).

Una volta trascorso questo periodo le opere diventano di “pubblico dominio” per cui si possono pubblicare liberamente le opere di autori che siano deceduti da più di settanta anni.

A questa norma si aggiunge però l’art. 20 LA che tutela il diritto morale di autore che è esercitabile, ai sensi dell’art. 23 LA, dagli eredi «senza limiti di tempo».

Pertanto la pubblicazione di un’opera per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali di autore è possibile a patto che non si leda l’onore dell’artista o non si crei pregiudizio alla sua reputazione nel qual caso gli eredi potrebbero intervenire a difesa dell’autore defunto.

La durata del diritto d’autore varia per alcuni tipi di opere ed in particolare per le opere che godono di diritti connessi o “sui generis”.

Il diritto di autore si esaurisce con la prima vendita.

Ciò significa che una volta che l’autore mette in commercio un’opera non può più opporsi alla circolazione successiva dell’opera che potrà essere venduta o regalata a terzi senza che l’autore possa intervenire (art. 17 LA).

Bisogna però stare attenti in quanto se è consentito rivendere la stessa opera che si è acquistata legittimamente non è però possibile copiarla e duplicarla, oppure noleggiarla. Così se si acquista un CD che contiene un’opera si potrà rivendere quel CD ma non si potrà duplicare a proprio piacimento il file che contenga la musica registrata sul CD.

Per assicurarti che i tuoi diritti siano tutelati ti consiglio di effettuare il deposito della tua opera presso la SIAE, l’ente che in Italia si occupa di certificare la paternità delle opere dell’ingegno.

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