Tribunale di Roma: Vimeo deve risarcire Mediaset

Con sentenza n. 693/2019 del 10 gennaio 2019, il Tribunale di Roma ha condannato la nota piattaforma statunitense Vimeo ad un risarcimento di oltre 8 milioni di Euro nei confronti della RTI, società del Gruppo Mediaset, per aver consentito la condivisione e diffusione sul proprio portale di contenuti audiovisivi riproducenti programmi televisivi dell’emittente italiana. Un […]

Con sentenza n. 693/2019 del 10 gennaio 2019, il Tribunale di Roma ha condannato la nota piattaforma statunitense Vimeo ad un risarcimento di oltre 8 milioni di Euro nei confronti della RTI, società del Gruppo Mediaset, per aver consentito la condivisione e diffusione sul proprio portale di contenuti audiovisivi riproducenti programmi televisivi dell’emittente italiana.

Un aspetto di indubbio rilievo di tale decisione attiene alle indicazioni fornite dai Giudici di Roma in relazione alla responsabilità dell’Internet Service Provider.

Ci eravamo già occupati in passato degli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti da parte dell’Internet service provider (vedi nostro articolo del 14 settembre 2017)

Il provvedimento del Tribunale di Roma ripercorre i più rilevanti orientamenti giurisprudenziali in materia e si sofferma, sulla distinzione tra hosting provider attivo e passivo.

L’art. 14 della Direttiva 31/2000/CE, ed il D. lgs 70/2003, definisce il servizio di “hosting” come “memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”.

L’Hosting è definito “passivo” quando è un’attività di ordine puramente tecnica ed automatica. È invece attivo quando interviene sui contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti. All’hosting attivo non si applicano le esenzioni di responsabilità previste dall’art. 14 della Direttiva 31/2000/CE e dall’art. 16 del Decreto attuativo 70/2003 previste per l’Hosting passivo.

Pur non essendoci un obbligo generalizzato di sorveglianza e di controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti chi effettua un’”hosting attivo, deve, ogni qual volta venga a conoscenza del contenuto illecito delle trasmissioni, prontamente attivarsi per rimuovere tali contenuti o disabilitarne l’accesso.

I Giudici hanno configurato la convenuta “Vimeo” come piattaforma di “hosting attivo” in quanto offre un servizio “assimilabile a un servizio di video on demand”

Il portale di Vimeo fornisce infatti agli utenti un motore di ricerca interno che consente di reperire facilmente i video di interesse attraverso l’inserimento del titolo dell’opera ricercata eventualmente affinato utilizzando il dato temporale o il livello di popolarità del video ed associandogli contenuti a collegamenti pubblicitari.

Il provider in questione, si legge nella sentenza, “svolge una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete” che vengono catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro.

Il sistema utilizzato da Vimeo perde, in definitiva, il carattere di neutralità ed è  incompatibile con la figura dell’hosting passivo, in quanto i mezzi tecnologici utilizzati sono idonei a conferirgli la conoscenza e il controllo dei dati immessi dagli utenti.

Pertanto, oltre al lauto risarcimento nei confronti di RTI, il Tribunale di Roma ha condannato Vimeo non solo a rimuovere dalla propria piattaforma tutti i contenuti privi di autorizzazione, ma anche ad impedire futuri caricamenti da parte degli utenti di tali video.

Dato il ruolo svolto diventa pertanto responsabile dei contenuti immessi dagli utenti.